Domande Frequenti...

I fondi pensione sono attualmente disciplinati dal Decreto Legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 e successive modificazioni ed integrazioni.
La finalità dei fondi pensione è quella di realizzare una forma di previdenza con l'obiettivo dell'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, secondo criteri di corrispettività.
I Fondi Pensione destinati ai Lavoratori Dipendenti sono gestiti in regime di Contribuzione Definita. L'ammontare delle prestazioni previdenziali viene determinata in funzione dei contributi versati e dei rendimenti finanziari nel tempo conseguiti dalla gestione, al netto dei costi di gestione e delle ritenute fiscali di legge.

Le prestazioni in forma di Rendita Vitalizia, lorde di ritenute fiscali, sono inoltre determinate in funzione di tavole di soppravivenza elaborate distintamente per sesso ed età.
I coefficienti attuariali di trasformazione in Rendita del montante finanziario accumulato sono determinati, per sesso, in relazione all'età anagrafica all'epoca del collocamento in quiescenza. Tali coefficienti corrispondono al valore attuale – scontato al tasso tecnico di rendimento prudenzialmente previsto nel lungo termine per gli investimenti netti del Fondo – degli impegni del Fondo verso i percettori di una rendita vitalizia di importo unitario.

Il regime ordinario delle prestazioni, con i previsti limiti di legge, è disciplinato dagli artt. 11 e 14 del D. Lgs. 252/2005.

L'istituzione delle Forme Pensionistiche complementari ( Fondi Pensione ) è regolata dall'art. 3 del Decreto Legislativo 252/2005.

I Fondi pensione possono distinguersi in:

Fondi Pensione Aperti

Sono aperti all'adesione, in forma singola o collettiva, della generalità dei lavoratori.
Possono essere istituiti, e gestiti, da:

– Banche,
– Società di gestione del risparmio,
– SIM,
– Società fiduciarie autorizzate,
– Compagnie di Assicurazione
– Imprese di investimento comunitarie, previa autorizzazione rilasciata dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, d'intesa con le rispettive autorità preposte alla vigilanza sui soggetti istitutori dei fondi (Banca d'Italia, CONSOB, e ISVAP).
Fondi Pensione Negoziali (Chiusi) Sono aperti all'adesione collettiva di particolari categorie, anche aziendali, di lavoratori, e chiusi all'adesione di altre categorie di lavoratori. Forme pensionistiche individuali Sono attuate mediante adesione a Fondi Pensione Aperti, o mediante stipula di contratti di assicurazione sulla vita, e sono aperti all'adesione, su base individuale, anche di soggetti diversi dai lavoratori comunque definiti (ad esempio casalinghe, studenti). Fondi Pensione Preesistenti Sono Forme pensionistiche complementari, in genere di tipo negoziale, istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

I lavoratori iscritti ad un regime pensionistico abbligatorio precedentemente alla data del 29 aprile 1993, ed iscritti a tale data ad in Fondo Pensioni Preesistente vengono iqualificati come "Vecchi Iscritti".
Per tale categoria di iscritti è consentito, in regime transitorio (art. 23, comma 7 del Decreto Legislativo 252/2005) – in eccezione all'ordinario regime delle prestazioni di cui agli articoli 11 e 14 del Decreto Legislativo 252/2005 – il mantenimento della possibilità, ove prevista dagli statuti, del riscatto in unica soluzione della posizione previdenziale cumulata al momento del collocamento in quiescenza, a conferma della norma transitoria già prevista dall'art. 18, comma 8, del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

La vigilanza sul fondo è esercitata dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione al fine di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalità dei sistemi di previdenza complementare. Sui soggetti gestori rimangono fermi i poteri di controllo esercitati dalle rispettive autorità di vigilanza.

Ciascun fondo pensione costituisce patrimonio autonomo e separato da quello del soggetto gestore e dai partecipanti ed è destinato esclusivamente all'erogazione di prestazioni pensionistiche a favore dei partecipanti stessi. Pertanto, sul fondo non sono ammesse azioni esecutive sia da parte dei creditori del soggetto gestore, sia da parte dei creditori dei partecipanti.
I rapporti fra fondo e partecipanti sono disciplinati dal Regolamento del fondo, adottato dal soggetto gestore ed approvato dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione.

Coloro che già partecipano ad una forma pensionistica complementare possono trasferirsi ad altra forma pensionistica complementare per libera scelta ( Fondo Aperto) dopo due anni di permanenza nel fondo da cui ci si intende trasferire.
Per coloro che siano interessati ad operazioni di trasferimento, si sottolinea l'opportunità di un'attenta valutazione dei due prodotti previdenziali prima di operare il trasferimento.

In caso di trasferimento da un fondo chiuso (negoziale o preesistente), "il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica prescelta del TFR maturando e dell'eventuale contributo del datore di lavoro nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali." (Decreto Legislativo 252/2005, art. 14, comma 6).

Il finanziamento dei fondi pensione grava sugli aderenti ed eventualmente anche sul datore di lavoro, ovvero sul committente (nel caso di lavoratori parasubordinati), secondo le previsioni delle fonti costitutive che determinano la misura dei contributi.

Per i lavoratori dipendenti è possibile destinare al finanziamento dei fondo pensione anche una quota dell'accantonamento annuale al trattamento di fine rapporto (TFR).

Il soggetto gestore investe le risorse del fondo in strumenti finanziari (azioni, titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito, quote di FCI, ecc.), secondo le linee di investimento fissate nel Regolamento del fondo stesso, nell'esclusivo interesse dei partecipanti. Alcuni gestioni possono essere assistiti dalla garanzia di restituzione del capitale ovvero di riconoscimento di un rendimento minimo. Il gestore, fermo restando la propria responsabilità, può altresì conferire specifici incarichi di gestione a SIM, imprese assicurative, società di gestione del risparmio ed imprese di investimento comunitarie.

I fondi pensione possono anche essere articolati su più linee di investimento, a ciascuna delle quali corrisponde una parte dell'attivo del fondo, composto dai contributi dei lavoratori che hanno scelto la singola linea di investimento.
I risultati di gestione conseguiti saranno valutati, in genere, in base all'andamento di un indice assunto quale parametro di riferimento per la verifica dei rendimenti ottenuti dal fondo o dalle singole linee di investimento (cd. "benchmark").

I soggetti gestori devono altresì attenersi alle disposizioni del decreto del Ministro dei Tesoro n. 703 /1996 ed alle Direttive COVIP con le quali sono stati fissati limiti agli investimenti che devono essere recepiti negli Statuti dei Fondi, limiti finalizzati all'ottenimento di un adeguato grado di diversificazione degli investimenti e dei rischi e di un'efficiente gestione dei patrimonio, nonché a prevenire e risolvere situazioni di conflitto di interessi.
Le risorse dei fondi pensione sono depositate presso una banca (Banca depositaria) la quale svolge anche la funzione di accertare la legittimità di alcune operazioni di pertinenza del fondo. La Banca depositaria esegue inoltre le istruzioni del soggetto gestore, previa verifica della loro legittimità, ed accerta che nelle operazioni relative al fondo la controprestazione le sia rimessa nei termini d'uso.

Per i fondi con gestione per quote il valore delle singole quote, in cui è diviso l'attivo netto del fondo(o dei singoli comparti) destinato alle prestazioni (più comunemente: patrimonio del fondo), è pari al valore del patrimonio díviso il numero di quote in circolazione.
La valorizzazione del patrimonio, e quindi della quota, viene effettuata con riguardo ai cosiddetti giorni di valorizzazione, per tali intendendosi almeno i giorni di fine mese, ferma restando la possibilità per ciascun fondo di effettuare la valorizzazione anche con frequenza maggiore.
Il valore del patrimonio del fondo , eventualmente distinto per singola linea d'investimento, è dato dalla valorizzazione, a prezzi correnti, delle attività al netto delle passività.

Per i Fondi con gestione a rendimento annuo del Fondo, il valore del rendimento a consuntivo è ripartito tra i singoli partecipanti sulla base dei criteri sanciti dagli Statuti e Regolamenti, in genere per quote temporali di partecipazione dei singoli agli investimenti globali del Fondo.
In caso di cessazioni infraannuali dei partecipanti, i rendimenti possono essere calcolati su base convenzionale fissata dallo Statuto o Regolamento del Fondo, e attribuiti in proporzione alle frazioni d'anno di partecipazione agli investimenti del Fondo.

L'elenco dettagliato dei criteri di valutazione applicati alle differenti categorie di attività del fondo è contenuto nel rendiconto annuale dello stesso. Ogni operazione di valorizzazione è riportata all'interno del Prospetto della composizione dei valore del patrimonio del fondo, conservato presso la sede del soggetto gestore.

Per ogni fondo pensione (o linea di investimento) deve essere pubblicato un rendiconto annuale, composto da uno stato patrimoniale, da un conto economico e da una nota integrativa e corredato di una relazione degli amministratori sulla gestione del fondo. Il rendiconto deve essere approvato dal consiglio di amministrazione del soggetto gestore entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio (fissata per tutti i fondi al 31 dicembre di ogni anno).

Le operazioni del fondo possono essere registrate sul libro giornale del soggetto gestore, purché sia rispettato il principio di separazione contabile. Deve inoltre essere tenuto un registro degli aderenti contenente i dati identificativi dei partecipanti.
Con cadenza annuale, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, viene inviata una comunicazione periodica agli iscritti contenente informazioni dettagliate sul fondo pensione, sui risultati di gestione e sulla posizione individuale del singolo partecipante, intendendosi con tale definizione la parte del patrimonio del fondo, destinata alle prestazioni di pertinenza del singolo iscritto, costituita dalle quote assegnate allo stesso.
Vengono inoltre comunicate le modifiche intervenute nel corso dell'anno relativamente al Regolamento del fondo ed alle condizioni della polizza di rendita vitalizia (per i Fondi Non autorizzati alla gestione diretta delle prestazioni).

I fondi possono essere autorizzati dalla COVIP alla gestione diretta delle rendite "avuto riguardo all'adeguatezza dei mezzi patrimoniali costituiti ed alla dimensione del Fondo per numero di iscritti" (Decreto Legislativo 252/2005, art. 6, comma 3).
Per i Fondi preesistenti, in particolare, il Decreto del Ministero dell'Economia e della Finanze del 10 maggio 2007, n, 62, all'art. 3, punto 2, prevede che "Nel caso di fondi pensione preesistenti a prestazione definita, ovvero in altri casi particolari in funzione della specificità dei fondi, la COVIP può consentire specifiche deroghe alle disposizioni di cui al comma 1 (che recita: "I fondi pensione preesistenti adeguano i propri statuti alle disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento di cui agli articoli 5, 8, 11 e 14 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, salvo le specifiche deroghe previste nel presente decreto.") in funzione di esigenze relative all'equilibrio tecnico del fondo, al rispetto del criterio di sana e prudente gestione ed alla tutela degli interessi degli iscritti, ivi incluso il contenimento dei costi.".

Il trasferimento, inteso come versamento del controvalore dell'intera propria posizione individuale in altro fondo pensione (sia "negoziale" che "aperto"), può essere effettuato:
nel caso il partecipante voglia aderire ad un fondo pensione "negoziale" cui possa accedere in relazione alla propria attività lavorativa;
dopo un periodo minimo di due anni di iscrizione al fondo, il sottoscrittore può comunque trasferirsi in un altro fondo pensione "aperto".

Il riscatto, inteso come liquidazione della propria posizione individuale senza trasferimento ad altro fondo pensione, può avvenire nei casi e con i limiti di cui agli articoli 11 e 14 del Legislativo 5 dicembre 2005 n. 252.
L'anticipazione, intesa come liquidazione di una parte della propria posizione individuale, può essere chiesta dal partecipante nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005 n. 252, e secondo i limiti e le modalità stabiliti dallo Statuto del Fondo (vedasi Documento COVIP 30 maggio 2007: Orientamenti in materia di prestazioni).

Le richieste di trasferimento (da non confondere con la "conversione" che consiste nel trasferimento dell'intera posizione individuale in un altro comparto dello stesso fondo pensione.), riscatto ed anticipazione devono essere corredate, nell'ipotesi ove sia previsto, della documentazione attestante la sussistenza del requisiti richiesti.
Informazioni in merito alla documentazione da produrre potranno essere richieste, anche telefonicamente, al soggetto gestore ovvero ai soggetti incaricati del collocamento.

Il fondo pensione prevede a favore del partecipanti le seguenti prestazioni pensionistiche:
– prestazioni pensionistiche per vecchiaia, al compimento dell'età pensionabile stabilita dal regime obbligatorio di appartenenza con un minimo di cinque anni di iscrizione al fondo;
– prestazioni pensionistiche per anzianità, nei limiti di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005 n. 252.

Il partecipante, al momento in cui abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche, può richiedere la liquidazione delle prestazioni medesime sotto forma di capitale nel rispetto dei limiti ed alle condizioni stabilite dagli articoli 11 e 14 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005 n. 252.
La rimanente parte della posizione individuale viene liquidata sotto forma di rendita vitalizia, che alcuni fondi possono prevedere reversibile.

Il Responsabile del fondo pensione, nominato dal consiglio di amministrazione del soggetto gestore, competono i poteri e le responsabilità sancite dall'articolo 5 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005 n. 252.
In particolare il Responsabile sovrintende alla amministrazione ed alla gestione finanziaria del fondo, anche nell'ipotesi di delega di gestione, e verifica la rispondenza della politica di impiego delle risorse alla normativa vigente ed al Regolamento del Fondo.

La pensione integrativa del FAPBDS è reversibile, ovvero in caso di premorienza del pensionato, gli aventi diritto (esattamente in maniera speculare alla normativa INPS) possono usufruire della reversibilità, e quindi beneficiare della medesima pensione con le percentuali previste dalla normativa INPS in vigore.

Il fondo pensione potrebbe eventualmente prevedere anche delle prestazioni assicurative accessorie per invalidità e premorienza.

I rendimenti netti finanziari del fondo sono tassati a titolo definitivo con imposta sostitutiva, secondo l'aliquota tempo per tempo vigente. Si tratta di un aliquota più bassa di quella applicata sugli investimenti di natura finanziaria.
Il reddito derivante da Immobili non è soggetto ad imposta, mentre sul valore medio di mercato degli stessi è dovuta un'imposta sostitutiva dello 0,50%.

I contributi versati dal lavoratore (ed eventualmente dal datore di lavoro) ai Fondi pensione ai sono deducibili, sensi dell'art. 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad EURO 5.164,57.

Le prestazioni fornite dai Fondi pensione sono soggette a criterio di imposizione agevolati, criteri diversificati per fasce temporali che seguono l'evoluzione intervenuta nel tempo nella normativa fiscale (vedasi Agenzia delle Entrate: Circolare n. 70/E del 18 dicembre 2007 nonchè il "Documento sul regime fiscale" disponibile nell'area Documenti -> Documenti del Fondo )